8. ASSENZE PER LA MALATTIE DEI FIGLI

Entrambi i genitori (lavoratori dipendenti pubblici o privati), alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti alle malattie di ciascun figlio di età non superiore ai 3 anni.

Se il figlio ha più di 3 anni, ma meno di 8, ciascun genitore, alternativamente, ha diritto di assentarsi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all’anno.

Il congedo spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.

Per fruire di questi congedi il genitore deve presentare il certificato di malattia rilasciato da un medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato (non sono previste le visite di controllo).

Inoltre la lavoratrice e il lavoratore sono tenuti ad autocertificare che l’altro genitore non sia in astensione dal lavoro negli stessi giorni e per lo stesso motivo.

Se la malattia del bambino da luogo a un ricovero ospedaliero durante il periodo delle ferie, le ferie possono essere interrotte a richiesta del genitore.

In caso di malattia del figlio di età inferiore agli otto anni, su richiesta del genitore in congedo parentale il titolo dell’assenza dal lavoro può essere sospeso e cambiato da congedo parentale a congedo per malattia del bambino (Ministero del lavoro nota 3004 del 28 agosto 2006).

I periodi di assenza dal lavoro per la malattia del figlio non danno diritto a retribuzione (nel pubblico impiego è tuttavia possibile usufruire di un periodo di 30 giorni, cumulativi tra padre e madre se ambedue pubblici dipendenti, ogni anno a retribuzione intera quando il bimbo malato non abbia superato il terzo anno di età (art. 15 CCNL integrativo 8 giugno 2000) e secondo l’ARAN questo periodo di assenza retribuita può assommarsi ai primi 30 giorni a retribuzione intera del congedo parentale; inoltre questi 30 giorni di congedo retribuiti per intero fanno maturare regolarmente le ferie e la tredicesima mensilità) e sono computati nell’anzianità di servizio, ma non fanno maturare né le ferie e né la tredicesima mensilità o la gratifica natalizia (art. 48 DLgs 151/2001).

Per i periodi di congedo per la malattia del figlio è dovuta agli effetti pensionistici la contribuzione figurativa fino al compimento del terzo anno di vita del bambino. Successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell’ottavo anno, viene data invece una copertura contributiva parziale con possibilità dell’integrazione su base volontaria (art. 49 DLgs 151/2001).

Per quanto riguarda, invece, la buonuscita o l’indennità premio di servizio l’INPDAP, nella circolare numero 49 del 27 novembre 2000, precisa che diversa è la disciplina prevista per la valorizzazione di questi periodi e precisamente: a) ai fini dell’indennità di buonuscita ex ENPAS, sono riscattabili ; b) ai fini dell’indennità di fine servizio ex INADEL, quando non retribuiti non sono in alcun modo valutabili (salvo differenti previsioni contrattuali).

Il congedo per la malattia del bambino spetta anche per le adozioni e gli affidamenti (art. 50 DLgs 151/2001).

Il limite di età è però elevato a 6 anni; inoltre qualora all’atto dell’adozione o dell’affidamento, il minore abbia un’età compresa fra i 6 e i 12 anni, il congedo per la malattia del bambino è fruito nei primi tre anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Ai fini della fruizione del congedo la lavoratrice o il lavoratore, anche in questo caso, sono tenuti a presentare una dichiarazione attestante che l’altro genitore non sia in congedo negli stessi giorni per il medesimo motivo (art. 51 DLgs 151/2001).

Il datore di lavoro non può opporsi o porre ostacoli all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per la malattia del figlio e un suo rifiuto è punibile con una sanzione amministativa (art. 52 DLgs 151/2001).

Da tenere presente che in caso di malattia del figlio di età inferiore agli otto anni, su richiesta del genitore in congedo parentale il titolo dell’assenza dal lavoro può essere sospeso e cambiato da congedo parentale a congedo per malattia del bambino (Ministero del lavoro nota 3004 del 28 agosto 2006). Infatti le norme di riferimento non pongono divieto di cumulo dei due istituti, dove per cumulo si intende la possibilità di fruire non contemporaneamente sia del congedo parentale sia di quello per la malattia del figlio. Al fine di fruire dell’uno o dell’altro istituto è la sussistenza dei requisiti di legge.

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CONCETTO DI "MALATTIA" DEL BAMBINO - Secondo le indicazioni del Ministero del lavoro (circolare 79/76) deve intendersi la modificazione peggiorativa dello stato di salute e più precisamente qualsivoglia alterazione anatomica e funzionale dell’organismo, anche localizzata, perciò non impegnativa delle condizioni organiche generali.

 

MALATTIA DEL BAMBINO

SOGGETTI BENEFICIARI

MADRE e PADRE in alternativa purché lavoratori dipendenti

PERIODO DURATA MASSIMA

  • Senza limiti sino al terzo anno di vita del bimbo
  • Nei limiti di cinque giorni lavorativi all’anno per ciascun genitore dai tre agli otto anni

TRATTAMENTO ECONOMICO

Nessun trattamento economico (*)

TRATTAMENTO NORMATIVO E PREVIDENZIALE

  •  Periodo utile per l’anzianità di servizio con esclusione di ferie e di tredicesima
  •  Copertura pensionistica al 100% per le assenze sino al terzo anno di vita del  bambino
  •  Copertura ridotta nelle assenze tra il 3° e l’ 8° anno di vita del bambino (**)
(*) Nella pubblica amministrazione dopo il primo anno di vita del figlio/a sino al terzo anno di vita del bimbo/a, la madre, o in alternativa il padre, ha diritto a un massimo, complessivo tra i due genitori, di trenta giorni di congedo retribuito (al 100%) per ogni anno di vita del bambino/a. Questo congedo retribuito per intero fa maturare le ferie e la tredicesima.

(**) I periodi di congedo parentale che non danno diritto al trattamento economico, sono coperti da contribuzione figurativa, attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200% del valore massimo dell’assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell’interessato, con riscatto ai sensi della legge 12 agosto 1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria.