
In base alla legge sui congedi parentali molti dei benefici previsti per la lavoratrice madre sono ora estesi anche al padre.
Inoltre le norme di tutela non fanno distinzione tra padre legittimo o padre naturale (è logico tuttavia che il figlio debba essere riconosciuto).
In particolare dal 1975 non si parla più di patria potestà, ma di potestà genitoriale (entrambi i genitori hanno la potestà sul figlio).
In precedenza solo alcuni dei benefici previsti per la madre lavoratrice erano allargati anche al padre alla condizione che non fossero già fruiti dalla madre.
Infatti parte della tutela prevista dalla legge 1204/71 alla donna madre-lavoratrice, anche per garantire una adeguata assistenza al neonato e consentire lo stringersi di rapporti affettivi indispensabili per lo sviluppo della personalità del bambino nella famiglia, è stata progressivamente estesa al padre lavoratore a seguito di interventi legislativi e, soprattutto, attraverso l’interpretazione correttiva fornita dalla Corte costituzionale.
Il primo intervento in questo senso fu adottato colla legge 903/97 all’articolo 7 venne previsto per il padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario, il diritto di fruire dell’astensione facoltativa e dei permessi per la malattia del figlio di età inferiore ai tre anni, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero qualora i figli fossero affidati al solo padre. La norma subordinava il diritto del padre a una serie di adempimenti formali essenzialmente tesi a scongiurare il rischio di utilizzo congiunto dei benefici.
In giurisprudenza, soprattutto di merito, per parecchio tempo fu controversa l’esistenza del diritto del padre a godere dell’astensione facoltativa (e del relativo trattamento economico) anche nell’ipotesi in cui la madre fosse lavoratrice non dipendente. La Corte costituzionale (sentenza numero 150 del 21 aprile 1994), investita della questione di legittimità costituzionale dell’ articolo 7 della legge 903/97, risolse i dubbi interpretativi ritenendo costituzionale la norma nella parte in cui riconosce al padre lavoratore il diritto alla astensione facoltativa soltanto nella ipotesi in cui anche la madre fosse una lavoratrice subordinata e non nel caso in cui questa fosse lavoratrice autonoma.
La Consulta riconobbe anche al padre lavoratore il diritto di godere del periodo di astensione obbligatoria e dei permessi giornalieri (previsti per la madre rispettivamente dagli articoli 4 lettera c) e 10 della legge 1204/71), in caso di sopravvenuta impossibilità della madre, per decesso o infermità grave (Corte costituzionale sentenza numero 1 del 14 gennaio 1987).
Successivamente venne riconosciuto al padre in alternativa alla lavoratrice madre consenziente, il diritto a fruire dei permessi giornalieri (Corte costituzionale sentenza numero 179 del 21 aprile 1993).
Inoltre, avendo la Corte costituzionale sostituito l’espressione -lavoratrice madre- con quella di -lavoratrice madre o meno-, venne riconosciuto anche al padre il diritto alla astensione obbligatoria e ai permessi giornalieri indipendentemente dalla natura subordinata del rapporto di lavoro della madre.
Infine la Consulta riconobbe anche al padre affidatario provvisorio (affidamento preadottivo) del minore il diritto a fruire dell’astensione obbligatoria dal lavoro, in alternativa alla moglie lavoratrice, nei primi tre mesi dell’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria (Corte costituzionale sentenza numero 341 del 15 luglio 1991). In precedenza aveva già riconosciuto il diritto all’astensione facoltativa dal lavoro per un periodo di sei mesi, entro il primo anno di vita del bambino (articoli 7 e 10 legge 1204/71), anche al padre adottivo o affidatario (Corte costituzionale 24 marzo 1988 numero 332).
Con la sentenza
385/05 la Corte costituzionale ha riconosciuto anche al padre liberoprofessionista
il diritto all’indennità di maternità in alternativa alla madre
in caso di adozione per i tre mesi successivi all’ingresso in famiglia dal
bambino. Il disposto è stato recepito dall’ENPAM nella seduta del Consiglio
di amministrazione del 16.12.2005.
In sintesi, con la nuova legge (numero 53 dell’ 8 marzo 2000) sui congedi parentali, il padre per accudire al figlio può avvalersi:
astensione obbligatoria - Il padre può assentarsi dal lavoro per il periodo di astensione obbligatoria successivo al parto in caso di morte o di grave infermità della madre o in caso di abbandono o di affidamento esclusivo. L’assenza dà diritto allo stesso trattamento previsto per la madre e precisamente a una indennità economica pari all’80 per cento delle voci della retribuzione previste, salvo migliori trattamenti contemplati dal contratto di lavoro (come per esempio per gli ospedalieri). Il periodo è utile ai fini dell’anzianità di servizio, per le ferie e per la tredicesima. Il periodo è totalmente coperto ai fini previdenziali e pensionistici.
Ai fini del riconoscimento del diritto, anche dal punto di vista economico, il padre-lavoratore deve inoltrare alla propria amministrazione la domanda corredata dal certificato di stato di famiglia e di esistenza in vita del bambino e, a seconda dei casi, dal certificato di morte della madre del bambino oppure dal certificato medico-legale, rilasciato dalla ASL competente per territorio, attestante lo stato di grave infermità della madre e della impossibilità della stessa di accudire il minore oppure, ove non escluso, con l’autocertificazione (messaggio INPS n.8774 del 4 aprile 2007).
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AUTOCERTIFICAZIONE
In maniera specifica, con una dichiarazione sostitutiva di certificazione
sottoscritta dal ri-chiedente, se trattasi di stati, qualità personali
e fatti elencati nell’art.
46 del Dpr 445/00 (data e luogo di nascita, stato di fami-glia, nascita
del figlio e così via), oppure con una dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà se si tratta di stati, qualità e fatti non inclusi
nell’elenco di cui al citato art. 46, ma che siano a di-retta conoscenza dell’interessato
(art.
47 del Dpr 445/00). In quest’ultimo caso, è necessario che la dichiarazione
sia sotto-scritta dal richiedente in presen-za del dipendente addetto, oppu-re
sottoscritta e presentata insie-me a una copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore.
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| ASTENSIONE
OBBLIGATORIA APPLICABILE AL PAPA’ |
|
|
astensione
facoltativa (*) - Il padre contemporaneamente o in alternativa
alla madre (anche se questa non ha un rapporto di lavoro in dipendenza)
entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino può assentarsi,
sin dal giorno della nascita del figlio, e pertanto anche durante l’astensione
obbligatoria della madre, e fino a un massimo di sei mesi (sette se usufruisce
per un periodo superiore ai tre mesi), in modo continuativo o frazionato
(il periodo nel caso di fruizione frazionata dell’astensione non può
essere inferiore alla giornata lavorativa INPS
circolare 6 giugno 2000 numero 109), purché con le assenze
della madre non vengano superati complessivamente i 10 mesi (11 se usufruisce
del mese aggiuntivo) (**).
Nell’ipotesi
di -genitore
solo- (morte dell’altro genitore, abbandono del figlio da parte dell’altro
genitore, affido esclusivo a un solo genitore secondo quanto disposto dall’art.
155 bis del Codice civile, grave infermità anche temporanea dell’altro
genitore come da messaggio
INPS n. 22911/2007) il congedo parentale viene esteso al genitore avente
diritto sino 10 mesi o 11 se ha diritto del mese aggiuntivo (INPS
circolare 8/2003 e messaggio
INPS n.8774 del 4 aprile 2007). Ricordiamo che in caso di -genitore
solo- per insorgenza successiva della ipotesi debbono essere considerati
nel computo eventuali periodi complessivamente già fruiti da entrambi
i genitori. Analoga considerazione vale anche nel caso in cui la grave infermità
sia temporanea: infatti il venir meno della grave infermità interrompe
il diritto alla maggior fruizione del congedo parentale concesso al genitore
considerato solo e l’eventuale maggior periodo di congedo già fruito
determina la riduzione del periodo di congedo parentale spettante all’altro
genitore.
Sotto il profilo documentale, non essendo previste né ipotesi tipiche
integranti la “grave infermità”, né l’ospedalizzazione, il
genitore che intende fruire del maggior periodo di congedo parentale deve
allegare alla domanda specifica certificazione medica rilasciata da struttura
pubblica comprovante la grave infermità dell’altro genitore.
Si ricorda, come previsto nel messaggio
INPS n. 22911/2007 che tutte le circostanze che incidono sui limiti
di fruizione del congedo parentale devono essere portate a conoscenza sia
dell’Inps che del datore di lavoro
L’indennità economica è sino al terzo anno di vita pari al 30 per cento (salvo trattamenti più favorevoli, come per esempio per gli ospedalieri, previsti dal contratto di lavoro) e per un periodo massimo, comprensivo delle eventuali assenze della madre, di sei mesi; nulla spetta dopo i tre anni, fatta eccezione i casi in cui il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione INPS.
Il periodo di astensione facoltativo è utile ai fini pensionistici e per l’anzianità di servizio, ma non è utile ai fini delle ferie e della tredicesima, inoltre, per quanto riguarda il trattamento di fine servizio ex INADEL, come precisato nella circolare INPDAP numero 49/2000, questi periodi (quando non retribuiti) non sono in alcun modo valutabili (se non in presenza di una specifica legge o norma contrattuale che ne disponga la valutabilità), al contrario nell’indennità di buonuscita ex ENPAS dove sono riscattabili.
In caso di malattia del figlio di età inferiore agli otto anni, su richiesta del genitore in congedo parentale il titolo dell’assenza dal lavoro può essere sospeso e cambiato da congedo parentale a congedo per malattia del bambino (Ministero del lavoro nota 3004 del 28 agosto 2006).
permessi giornalieri Al padre spettano i permessi giornalieri sino all’anno di vita del bambino in caso diE’ quindi escluso il diritto del padre ai riposi orari quando la madre non svolge attività lavorativa essendo casalinga o disoccupata (fatta salva l’ipotesi di grave infermità). In altre parola il padre lavoratore dipendente ha diritto ai riposi orari anche quando la madre, purché lavoratrice, non è titolare di un rapporto di lavoro subordinato, quale può essere una liberoprofessionista, una lavoratrice autonoma o parasubordinata.
I permessi sono commisurati in due ore al giorno se l’orario di lavoro è pari o superiore a sei ore, in caso contrario è pari a un’ora.
In caso di parto plurimo, poiché la durata dei permessi è raddoppiata, il padre può utilizzare le ore aggiuntive.
A questo proposito la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (interpello 23/2007), rispondendo, in data 3 settembre 2007, ad un interpello del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, relativamente alla possibilità che al padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in quanto lavoratrice parasubordinata o autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, colona, mezzadra, imprenditrice agricola professionale, parasubordinata e libera professionista, aventi diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’INPS o di altro ente previdenziale con esclusione quindi dei senza lavoro e dei disoccupati), ribadendo quanto già espresso dall’INPS con la circolare numero 95bis del 6 settembre 2006, si è così espressa: "....nulla osta a che il padre, lavoratore dipendente, possa fruire, in caso di parto plurimo, dei riposi giornalieri aggiuntivi (e quindi raddoppiati) secondo quanto previsto dall’ art. 41 D.Lgs. n. 151/2001.".
Non è possibile al padre utilizzare i riposi giornalieri (meglio conosciuti come permessi per l’allattamento) durante il congedo di maternità e/o parentale della madre (***), come pure nei casi in cui la madre non si avvale dei riposi in quanto assente dal lavoro per cause che determinano una sospensione del rapporto di lavoro (es.: aspettative o permessi non retribuiti, pause lavorative previste nei contratti a part-time verticale di tipo settimanale, mensile, annuale).
Secondo l’INPS (circolare numero 8 del 17 gennaio 2003) se la madre è lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista), il padre può fruire dei riposi dal giorno successivo a quello finale del periodo di trattamento economico spettante alla madre dopo il parto e sempre che la madre (qualora si tratti di commerciante, artigiana, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola) non abbia chiesto di fruire ininterrottamente, dopo il suddetto periodo, del congedo parentale, durante il quale è precluso al padre il godimento dei riposi giornalieri. Inoltre se la madre è una lavoratrice autonoma non avrebbe diritto neppure alle ore riconosciute al padre, in caso di parto plurimo, come "aggiuntive" ai normali permessi giornalieri per l’evidente impossibilità di "aggiungere" ore quando la madre non ha la possibilità di esercitare il diritto ai riposi giornalieri.
Con la circolare numero 95 del 6 settembre 2006 l’INPS però ha rettificato parzialmente quanto previsto dalla circolare numero 8/2003 e precisamente, fermo restando che per madre lavoratrice non dipendente deve intendersi la lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta, parasubordinata e libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell’Inps o di altro ente previdenziale, va precisato che, in linea con l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale sempre più tendente ad assicurare ad entrambi i genitori un ruolo paritario nelle cure fisiche ed affettive del bambino, anche nell’ipotesi considerata, il padre dipendente può fruire, in caso di parto plurimo, del benefido in esame in misura raddoppiata (secondo quanto previsto dall’art. 41 del T.U.). Circa le modalità di fruizione dei riposi giornalieri nella specifica ipotesi considerata (parto plurimo di madre lavoratrice non dipendente), il padre lavoratore dipendente può fruire dei riposi stessi anche durante i tre mesi dopo il parto, nonché durante l’eventuale periodo di congedo parentele della madre. In tali periodi, tuttavia, il diritto spetta nella misura di 2 ore o 1 ora a seconda dell’orario di lavoro, in analogia a quanto disposto in merito alle ore "aggiuntive" riconosciute al padre in case di madre lavoratrice dipendente.
I permessi giornalieri vengono totalmente retribuiti (in quanto considerati ore lavorative sia agli effetti della durata che della retribuzione, con diritto ad uscire dal posto di lavoro) e sono utili ai fini pensionistici e previdenziali , dell’anzianità di servizio, per le ferie e per la tredicesima.
Non sono consentiti trattamenti economici sostitutivi della fruizione del diritto ai periodi di riposo.
In caso di adozione il Tribunale di Milano ha riconosciuto che il diritto al riposo giornaliero va concesso non fino al primo anno di vita del bambino, ma fino al primo anno dall’ingresso nella nuova famiglia.
| RIPOSI GIORNALIERI AL PADRE AVENTE DIRITTO |
assenze per le malattie del bambino (*) - Il padre in alternativa alla madre, in caso di malattia del figlio, può assentarsi senza limiti fino al terzo anno di vita del bambino. Oltre il terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno può assentarsi per malattia del figlio, in alternativa alla madre, sino a un massimo di cinque giorni per anno.
Queste assenze non danno diritto alle ferie e alla tredicesima e a nessun trattamento economico (tranne nel pubblico impiego che sono pagati per intero i primi trenta giorni sino al compimento del terzo anno di vita del bambino); sono, invece, utili ai fini dell’anzianità e danno diritto alla copertura figurativa pensionistica se il bambino non ha ancora compiuto i tre anni; oltre i tre anni la copertura pensionistica è ridotta con possibilità di integrazione mediante riscatto.
Diversa è la disciplina prevista per la valorizzazione di questi periodi (quando non retribuiti) per il trattamento di fine servizio e più precisamente:divieto
di licenziamento - Il padre al termine dei periodi di astensione
dal lavoro per congedo di paternità ha diritto al rientro nello stesso
posto di lavoro che occupava al momento della richiesta di congedo (salvo
espressa rinuncia) e di permanervi sino al compimento di un anno di età
del bambino (****).
Le eventuali dimissioni volontarie debbono portare la convalida dell’Ispettorato
del lavoro (art.55
del D.Lgs 151/2001 e lettera
circolare prot. 25/I/0007001 del 4 giugno 2007 del Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale).
esenzione dal lavoro notturno (art.17 legge 25/1999) - Il padre di un figlio di età inferiore ai tre anni può chiedere l’esenzione dal lavoro notturno in alternativa alla madre. Il lavoro notturno non deve essere obbligatoriamente prestato anche dal padre che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore ai dodici anni. Anche nel caso abbia a carico un figlio disabile (legge numero 104 del 5 febbraio 1992) può chiedere di essere esentato dal lavoro notturno.
La violazione comporta sanzioni penali (decreto legislativo 19 luglio 2004 numero 213).
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(*) Per i periodi di assenza facoltativa o di malattia del figlio (legge 53/2000 art.7) può essere richiesta l’anticipazione del Tfr ai fini delle spese da sostenere durante la fruizione di questi congedi. L’anticipazione deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.
(**) Poiché l’art. 32 del DLgs 151/2001 stabilisce che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino nei suoi primi otto anni di vita, in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dalla norma: fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori e per ciascun figlio; il parto plurimo non influisce invece sulla astensione obbligatoria (messaggio INPS 27 giugno 2001, n. 569 e circolare INPS 17 gennaio 2003 numero 8 punto 8).
(***) In particolare non può essere riconosciuto al padre lavoratore dipendente il diritto a godere dei riposi giornalieri come previsti dalla lettera b) dell’art. 40 del DLgs 151/2001 per accudire il primo figlio (due ore giornaliere durante il primo anno di vita) se contemporaneamente la madre sta fruendo del congedo di maternità (o parentale) per lo stesso figlio. Il congedo spetta, invece, nel caso in cui la madre sia in astensione (obbligatoria o facoltativa) per altro evento, ivi compreso il secondo figlio, in conformità alla ratio dell' art. 41 del Testo unico che sancisce il raddoppio dei periodi di riposo nei casi di parto plurimo, e la possibilità per il padre di utilizzare le ore aggiuntive, al fine di garantire le cure fisiche e affettive necessarie a più figli (messaggio INPS numero 14724 del 19 maggio 2006).
(****) Secondo il Tribunale di Ravenna - Ordinanza 19 dicembre 2005 è legittimo il trasferimento comunicato alla lavoratrice madre entro l’anno di età del bambino, ma che ha efficacia successiva a questo termine: "non è il momento in cui viene disposto il trasferimento, ma il fatto che la lavoratrice abbia assicurato lo stesso posto di lavoro nel periodo fino a un anno di età del bambino" (DLgs 151/2001 art. 54 e art. 56).