19. SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

1-La Corte costituzionale, con sentenza 24-30 maggio 1977 numero 92, ha abrogato l’art.34 della legge 1204/71, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni dell’art.11 della legge 26 agosto 1950 numero 860, continuano ad applicarsi in via transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della legge stessa, abbiano istituito camere di allattamento o asili nido aziendali funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.

2-La Corte costituzionale, con sentenza 2-7 luglio 1980 numero 106, ha dichiarato l’illegittimità del comma secondo dell’art.17 della legge 1204/71, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l’assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternità, ai sensi dell’art.7 primo e secondo comma della stessa legge.

3-La Corte costituzionale con la sentenza 14-19 gennaio 1987 numero 1, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.7 della legge 9 dicembre 1977 numero 903, nella parte in cui non prevede che il diritto all’astensione dal lavoro e il diritto al godimento dei riposi giornalieri, riconosciuti alla sola madre lavoratrice, rispettivamente dall’art. 6 legge 9 dicembre 1977 numero 903 e dall’art. 4 lett.c) della legge 31 dicembre 1971 numero 1204 siano riconosciuti anche al padre lavoratore ove la assistenza della madre al minore sia divenuta impossibile per decesso o grave infermità.

4-La Corte costituzionale, con la sentenza 11-24 marzo 1988 numero 332, ha dichiarato:
a) l’illegittimità dell’art.17 secondo comma della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, nella parte in cui non esclude dal computo di sessanta giorni immediatamente antecedenti all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, il periodo di assenza di cui la lavoratrice abbia fruito per accudire ai minori affidatile in preadozione;
b) l’illegittimità degli att. 7 primo comma e 15 della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, nella parte in cui non prevedono che il diritto della lavoratrice madre alla astensione facoltativa dal lavoro e alla relativa indennità spetti altresì, per il primo anno dall’ingresso del bambino nella famiglia affidataria, alla lavoratrice alla quale sia stato affidato provvisoriamente un minore ai sensi dell’art. 314/6 cod.civ.;
c)l’illegittimità dell’art. 4 primo comma lett.c) della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, nella parte in cui non prevede che le lavoratrici affidatarie in preadozione possano avvalersi della astensione obbligatoria durante i tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria;
d)l’illegittimità dell’art.12 della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, nella parte in cui non prevede che il diritto della lavoratrice a percepire, nel caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento stabilito dal precedente art.2, le indennità stabilite da disposizioni legislative e contrattuali per il caso di licenziamento, si applichi anche alla lavoratrice affidataria in preadozione che abbia presentato le dimissioni volontarie entro un anno dall’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria.

5-La Corte costituzionale, con la sentenza 11-19 ottobre 1988 numero 972, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.15 primo comma della legge 30 dicembre 1971 numero 1204, nella parte in cui esclude dal diritto all’indennità giornaliera pari all’80% della retribuzione, per il periodo compreso tra la fine del terzo mese dopo il parto e la fine del settimo mese dopo il parto, la lavoratrice madre addetta a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri che, non potendo essere spostata al altre mansioni, sia costretta ad assentarsi dal lavoro per avviso del competente Ispettorato del Lavoro.

6-La Corte costituzionale, con la sentenza 11-15 luglio 1991 numero 341, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo comma dell’art.7 della legge 9 dicembre 1977 numero 903 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro), nella parte in cui non consente al lavoratore, affidatario di minore ai sensi dell’art.10 della legge 4 maggio 1983 numero 184, l’astensione dal lavoro durante i primi tre mesi successivi all’effettivo ingresso del bambino nella famiglia affidataria, in alternativa alla moglie lavoratrice.

7-La Corte costituzionale, con la sentenza 11 febbraio 1993 numero 46, ha dichiarate infondate le censure espresse dal pretore di Torino alla legge 7/63, là dove vieta di licenziare le lavoratrici sposate da meno di un anno adducendo come giustificazione del recesso la mobilità o la riduzione del personale. In precedenza (sentenza 61/91) aveva dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.2 della legge 1204/71, nella parte in cui prevede la temporanea inefficacia anziché la nullità del licenziamento intimato alla donna lavoratrice nel periodo di gestazione e di puerperio di gestazione e di puerperio indicato dal predetto articolo, tenuto peraltro presente che lo stato di puerperio non e’ escluso in caso di bambino nato morto, non implicando necessariamente la con testualità con la maternità.

8-La Corte costituzionale, con la sentenza 21 aprile 1993 numero 179, dichiarando la illegittimità costituzionale dell’art.7 della legge 903/77, nella parte in cui non estende, in via generale e in ogni ipotesi, al padre lavoratore in alternativa alla madre lavoratrice consenziente, il diritto ai riposi giornalieri, ha previsto il diritto ai permessi giornalieri anche al padre in alternativa alla madre.

9-La Corte costituzionale, con la sentenza 14/21 aprile 1994 numero 150, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art.7 della legge 903/77, la ove limita l’ipotesi alla madre solo se lavoratrice subordinata, e precisamente nella parte in cui non estende anche al padre lavoratore in alternativa alla madre il diritto del padre lavoratore alla astensione facoltativa del lavoro per sei mesi nel primo anno di vita del bambino.

10-La Corte costituzionale, con la sentenza 27-31 maggio 1996 numero 172, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.1 e dell’art.2 terzo comma e della legge 1204/71, nella parte in cui se il divieto di licenziamento vigesse, il datore di lavoro si troverebbe nell’alternativa di continuare ad accettare le prestazioni di una lavoratrice dimostratasi inidonea con la condizione di dover continuare a retribuirla fino al compimento del primo anno di vita del figli, vanificandosi la tutela che il patto di prova assicura al datore di lavoro con violazione del principio dell’autonomia contrattuale. Sussiste tuttavia l’obbligo del datore di lavoro di spiegare motivatamente le ragioni giustificatrici del giudizio negativo circa l’esito della prova per escludere con ragionevole certezza che il recesso sia stato determinato dalla condizione di gravidanza.

11-La Corte costituzionale, con la sentenza 29 gennaio 1998 numero 3, ha dichiarato illegittime le norme che prevedevano il pagamento dell’indennità di maternità alle donne libere professioniste dalla effettiva astensione dal lavoro, come avviene per le lavoratrici subordinate. Non si avrebbe una disparità di trattamento: per le donne professioniste il sistema di autogestione dell’attività consentirebbe di poter scegliere modalità di lavoro tali da conciliare il lavoro con la condizione di madre, al contrario delle lavoratrici in rapporto di dipendenza in quanto soggette a direttive, orari, programmi difficilmente conciliabili collo stato di madre.
Pertanto per i giudici della Consulta le libere professioniste possono continuare a lavorare anche durante il periodo coperto dall’indennità di maternità senza perdere il diritto al mantenimento dell’indennità pagata dalla loro Cassa previdenziale.

12-La Corte costituzionale, con la sentenza 30 giugno 1999 numero 270, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art.4 comma 1 della legge 1204/71, nella parte in cui non prevede per l’ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo di astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino, affidando la soluzione al legislatore (vedi legge 8 marzo 2000 numero 53).

13-La Corte costituzionale, con la sentenza 30 giugno 1999 numero 271, ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.16 comma 1 della legge 1204 sollevata circa la retribuzione di una lavoratrice in part-time, dando pero’ un principio in via interpretativa, tenendo presente che la legge 1204/71 era stata formulata quando il part-time non esisteva ancora: quando datore di lavoro e lavoratrice in part-time abbiano da tempo concordato la data per il ripristino del tempo pieno (accordo sulla data di ripristino dal tempo pieno anteriore alla gravidanza), se a quel tempo la donna si trova in stato di gravidanza e scatta il periodo di astensione obbligatoria, l’indennità di maternità va rapportata alla retribuzione intera e non a quella del periodo part-time.

14-La Corte costituzionale, con la sentenza 7-16 luglio 1999 numero 310, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.23 comma 7 della legge 11 marzo 1988 numero 67 e dell’art.18 della legge 1 settembre 1993 numero 25 della regione Sicilia, nella parte in cui non prevede l’applicazione della tutela predisposta dall’art.15 della legge 1204/71 a favore delle lavoratrici madri impegnate nei lavori socialmente utili.

15-La Corte costituzionale, con la sentenza 12-25 luglio 1999 numero 360, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma in materia di tutela della maternità nella parte in cui non consente l’estensione della tutela della interdizione anticipata dal lavoro (da non confondere con la astensione obbligatoria pre-partum) alle lavoratrici a domicilio.

16-La Corte costituzionale, con la sentenza 1-14 dicembre 2001 numero 405,ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo 17 comma 1 della legge 1204/71 nella parte in cui esclude la corresponsione dell'indennità di maternità subordinandola alla ragione del licenziamento. Nella fattispecie l'indennità di maternità deve essere corrisposta anche alla lavoratrice madre che sia stata licenziata per giusta causa durante il periodo di astensione obbligatoria.

17-La Corte costituzionale, con la sentenza 26 marzo-1 aprile 2003 numero 104, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 45 comma 1 del decreto legislativo 151/2001 la ove prevede che i riposi si applichino in caso di adozione o affidamento preadotttivo entro il primo anno di vita e non entro il primo anno di ingresso del minore nella nuova famiglia.

18-La Corte costituzionale, con la sentenza 27 ottobre-7 novembre 2003 numero 337, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8 della legge 166/91 riprodotto nell’articolo 57 del decreto legislativo 151/2001 la ove non prevede che anche alle lavoratrici assunte con contratto a tempo determinato spetti l’indennità di maternità come prevista per i congedi di maternità , paternità e parentali come è invece prevista dal decreto legislativo 151/01, salvo previsioni più favorevoli dei singoli ordinamenti.

19-La Corte costituzionale, con la sentenza 23 dicembre 2003 numero 371, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che non prevedono l’estensione anche alle libere professioniste dell’indennità di maternità per le adozioni internazionali di minori che hanno compiuto il 6° anno di età.

20-La Corte costituzionale, con la sentenza 16 giugno 2005 numero 233, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme che non prevedono che anche i fratelli e le sorelle di persone con grave handicap possano accedere al congedo straordinario retribuito quando i genitori, sia pure viventi, non sono in grado di accudire il figlio handicappato, perché essi stessi invalidi.

21-La Corte costituzionale, con la sentenza 14 ottobre 2005 numero 385, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 151/2001 nella parte in cui non prevedono per il padre libero-professionista, affidatario in preadozione di un minore, il diritto di beneficiare, in alternativa alla madre, dell’indennità di maternità durante i primi tre mesi successivi all’ingresso del bambino in famiglia riconosciuta invece alla madre libero professionista nelle medesime circostanze. La norma violerebbe il principio di eguaglianza sia per la mancanza di una effettiva parità di trattamento tra i genitori (riconoscimento alla madre libero professionista adottante), sia perché il legislatore ha riconosciuto tale facoltà ai padri che svolgono una attività di lavoro dipendente, per cui il non aver esteso analoga facoltà ai liberi professionisti determina una disparità di trattamento fra lavoratori, che non appare giustificata dalle differenze, pur sussistenti, tra le diverse figure.

22-La Corte costituzionale, con la sentenza 18 aprile 2007 numero 158, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 5 dell’articolo 42 del DLgs 151/2001 nella parte in cui non prevede il diritto, in via prioritaria rispetto agli altri congiunti, del coniuge convivente con soggetto con handicap in situazione di gravità, a fruire del congedo biennale indennizzato per l’assistenza del soggetto disabile.