18. ALCUNI ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

Certificazione di gravidanza e mancata prestazione di lavoro - Cassazione 3620/2007
La lavoratrice è tenuta a presentare al datore di lavoro e all’istituto assicurativo il certificato di gravidanza, e la mancata prestazione di lavoro durante il tempo intercorrente tra la data di cessazione effettiva del rapporto di lavoro e la presentazione della certificazione non dà luogo a retribuzione (articolo 4, terzo comma, Dpr 25 novembre 1976, n. 1026). Tuttavia, secondo la Cassazione (sentenza numero 3620 del 16 febbraio 2007), ciò non significa che la presentazione del certificato sia indispensabile, anche soltanto al fine limitato del diritto alla retribuzione, e che non possa essere sostituita, a tutti gli effetti, dalla conoscenza effettiva, ottenuta anche altrimenti, che l’azienda abbia avuto dello stato di gravidanza della lavoratrice. Quello che rileva, e che condiziona il diritto alla retribuzione, è, in realtà, il fatto sostanziale della conoscenza da parte del datore dello stato di gravidanza della dipendente e dell’esistenza in vita del bambino, non il fatto formale dell’invio del certificato medico.

Diritto alla retribuzione in caso di mancato pagamento della maternità - Tribunale di Lecce sez.lavoro, sentenza 18.4.2006
Il Tribunale ha statuito che, in ipotesi di mancata corresponsione dell'indennità di maternità alla lavoratrice dipendente, quest'ultima sia titolare di un vero e proprio "diritto alla retribuzione" a contenuto sia patrimoniale, che non prettamente patrimoniale.
Tale indennità, infatti, costituisce per la lavoratrice madre il mezzo di sostentamento per sé e per la propria famiglia: sono, quindi, risarcibili non solo i danni che rappresentano una conseguenza diretta del mancato pagamento, ma anche quelli c.d. "indiretti", quali il danno esistenziale, che costituisce il normale effetto dell'inadempimento contrattuale. Graverà, comunque, sulla lavoratrice l'onere di provare il nesso eziologico tra il danno lamentato e l'inadempimento del datore di lavoro, oltre che l'impossibilità di prevenire od evitare il nocumento medesimo.

L’indennità di maternità e la risoluzione del rapporto - TAR Sardegna 563/87, TAR Toscana 1576/88, TAR Basilicata 357/91 e TAR Sardegna 1088/99
La lavoratrice in stato di gravidanza, che incorra nella risoluzione del rapporto di lavoro a tempo determinato durante il periodo di astensione obbligatoria, ha diritto alla percezione della indennità prevista dall'articolo 15 legge 30 dicembre 1971 numero 1204 a carico dell'ente di appartenenza e non dell'ente erogatore dell'indennità di malattia, anche per il periodo di astensione successivo alla scadenza del termine del rapporto.
Tale diritto decade in caso di dimissioni volontarie (TAR Lombardia sez.III 1032/99).

L’astensione per il padre lavoratore a tempo pieno - Corte costituzionale 1/87 e 179/93.
Attesi i differenti rapporti di lavoro (part-time la madre e full-time il padre) e quanto sancito dalla Corte costituzionale, il padre non potrebbe usufruire dei permessi previsti dalla legge per l’intera giornata di lavoro (8 ore), perché l’eventuale possibilità di assistere il figlio, da valutare con riferimento al rapporto di lavoro della madre, non sarebbe configurabile oltre le quattro ore giornaliere di lavoro della stessa.
(La nuova legge sui congedi parentali - legge 8 marzo 2000 numero 53 potrebbe garantire una più ampia previsione).

I permessi per l’allattamento: nessun taglio al premio incentivante - Cassazione 5151/88.
I riposi giornalieri per l’allattamento si debbono considerare per legge ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Il legislatore ha equiparato il riposo per l’allattamento al lavoro effettivo per impedire che la lavoratrice madre, in vista di eventuali vantaggi economici, possa preferire il lavoro all’allattamento.

La maternità non modifica la decorrenza del servizio - TAR Lazio sez.III 704/90 e Cons.Stato sez.V 505/91.
Tanto la decorrenza giuridica quanto quella economica del rapporto di lavoro retroagiscono alla data di assunzione (o di accettazione dell’incarico) anche se intervenuta durante il periodo di astensione obbligatoria per gravidanza. Infatti nel periodo di gravidanza e puerperio e’ inibito alla lavoratrice lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma non e’ inibita la instaurazione del rapporto di lavoro.

L'astensione facoltativa va computata a tutti gli effetti anzianità di servizio - Consiglio di Stato sez.VI 5797/2007
I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità devono essere computati, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
In base al dato letterale della disciplina dell’astensione facoltativa si ricava che la stessa è equiparata all'effettiva prestazione di servizio, con l’eccezione degli effetti delle ferie, della tredicesima mensilità e della gratifica natalizia, lettura questa che trova anche conferma nella stessa ratio dell’istituto.
La circostanza che l'astensione facoltativa sia fruibile a scelta dell’interessata, non toglie che essa è rivolta alla tutela della prole, ossia al soddisfacimento di esigenze intimamente compenetrate, in un'ottica di naturale continuazione, con la tutela della maternità naturale posta a fondamento dell'astensione obbligatoria.
In precedenza Cons. Stato sezione VI 26 aprile 2002 numero 2254, Cons. Stato sezione VI 9 aprile 2000 numero 2038, Cons. Stato sezione II parere 17 ottobre 1990 e Cons. Stato sezione VI 16 maggio 2001 numero 2760 hanno escluso la possibilità di differenziare la computabilità dell'astensione obbligatoria e di quella facoltativa alla stregua di servizio effettivamente prestato.

Maternità e rapporto di lavoro pubblico annullato - Cassazione 23420/2004
Nel caso di annullamento, anche in sede di autotutela, degli atti della procedura concorsuale sul presupposto della quale è stato stipulato il contratto di lavoro, l'esecuzione della prestazione in base al contratto rende operante, in favore del lavoratore, la disposizione di cui all'art. 2126, comma 1, codice civile, con la conseguenza che qualora nel periodo in cui il contratto è stato eseguito si siano verificate le condizioni per il collocamento della lavoratrice in astensione obbligatoria dal lavoro, il diritto all'indennità di maternità, sorto quale effetto sul piano previdenziale della eseguita prestazione, resta insensibile alle successive vicende del rapporto correlate all'annullamento del provvedimento amministrativo.

Maternità: la costituzione del rapporto-accettazione e l’immediata astensione - TAR Lazio sez.III 1152/93, TAR Puglia - Lecce sez.I 142/98 e TAR Toscana sez.III 247/98
Il rapporto di impiego delle lavoratrici madre in astensione obbligatoria dal lavoro si instaura con l’accettazione della nomina, essendo la astensione obbligatoria equiparabile a tutti gli effetti al servizio prestato, con la conseguenza che alla lavoratrice madre e’ dovuto il trattamento economico prevista dalla legge indipendentemente dalla circostanza che abbia o meno assunto regolare servizio.

Maternità: l’instaurazione del rapporto di lavoro si verifica con l’accettazione della nomina - Tar Sicilia Catania sez.III 561/03 e Tar Basilicata 685/03
Qualora la lavoratrice madre, al momento della nomina, si trovi in periodo di astensione obbligatoria (equiparabile al servizio prestato), non è possibile far conseguire la decadenza dall'impiego alla richiesta avanzata dalla lavoratrice, prima della scadenza del termine del periodo di astensione obbligatoria, di avvalersi di un periodo di astensione facoltativa: l'instaurazione del rapporto di lavoro, infatti, si verifica con l'accettazione della nomina, indipendentemente dall'effettiva assunzione in servizio.

Maternità: decorrenza nomina della lavoratrice in astensione obbligatoria per maternità – Tar Abruzzo sez. l’Aquila 185/05
L’anzianità di servizio (effetti giuridici e economici) della lavoratrice in astensione obbligatoria per maternità che abbia superato un concorso presso la pubblica amministrazione non deve essere computata a partire dal giorno dell’effettiva assunzione del servizio, ma dalla data prevista per tutti gli altri concorrenti o, in subordine, a partire dall’adozione del provvedimento di nomina, in quanto il periodo trascorso in astensione obbligatoria per maternità è equiparabile al servizio effettivamente svolto.

L’indennità di maternità in caso di cessazione del rapporto - Cons.Stato sez.V 681/88, TAR Veneto sez.II 1457/91, Cons.Stato sez.V 1299/97 e TAR Sardegna 1082/98.
L’indennità di maternità prevista dall’art.15 della legge 1204/71 per il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio, spetta non solo quando la cessazione del rapporto di lavoro intervenga durante il periodo di astensione, ma anche quando quest’ultimo abbia inizio entro il termine di sessanta giorni dalla cessazione del rapporto e in tal caso l’indennità si configura non già come un diritto nascente direttamente dal rapporto di lavoro, ma come una provvidenza a favore della maternità connessa con la prestazione attuale o pregressa dell’attività lavorativa.
Il soggetto passivo sul quale grava l’obbligo di corrispondere l’indennità di maternità alla lavoratrice madre assunta con contratto a tempo determinato e’ il datore di lavoro della lavoratrice e non l’Ente previdenziale.

Indennità di maternità e contratto di solidarietà - Cassazione 3054/2005
Nei contratti di solidarietà "difensiva", si deve escludere che la riduzione di orario, possa costituire una ipotesi di sospensione dal lavoro senza retribuzione, ove siano trascorsi più di 60 giorni dall’inizio della sospensione, nei casi in cui precludano alle lavoratrici madri il diritto all’indennità di maternità.

Indennità di maternità e disoccupazione - Cassazione 21218/2004
La Cassazione, accogliendo il ricorso di una lavoratrice contro l’INPS, ha affermato che "qualora l’astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio trascorsi sessanta giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice, disoccupata ed in godimento dell’indennità di disoccupazione, la stessa ha diritto, anziché della indennità di disoccupazione, all’indennità di maternità per tutto il periodo previsto per l’astensione dal lavoro, anche se nel frattempo è scaduto il limite entro il quale avrebbe avuto diritto all’indennità di disoccupazione ove tale indennità non fosse stata sostituita dall’indennità di maternità".

L’indennità sostitutiva del preavviso in caso di dimissioni volontarie - Cassazione 11164/91.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento (dall’inizio della gestazione sino al compimento di un anno di vita del bambino), la lavoratrice madre ha diritto all’indennità sostitutiva di preavviso (anche nell’ipotesi in cui debba passare alle dipendenze di altro datore di lavoro).

Maternità delle libere professioniste - Cassazione 14814/2001
Il diritto delle libere professioniste iscritte ad una cassa di previdenza e assistenza a percepire l’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto ed i tre mesi successivi, ex art. 70 del D. L.vo n. 151/2001, spetta anche allorché il rapporto assicurativo non copra tutto l’arco dei cinque mesi del periodo protetto, per essere stato costituito in epoca successiva al sessantesimo giorno precedente il parto, ben potendosi, in tal caso, frazionare l’indennità in rapporto al periodo di copertura assicurativa.

Maternità delle lavoratrici professioniste – Cassazione 26568/2007
Per il calcolo dell’indennità di maternità prima delle modificazioni introdotte dalla legge 289 del 2003 si doveva far riferimento al reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali, senza alcun massimale.

Maternità delle lavoratrici autonome - Cassazione 19792/2005
L'indennità giornaliera di cui alla legge 546/87 spettante per i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto, nonché per i 3 mesi successivi alla data effettiva dello stesso non può essere erogata a partire da una data anteriore a quella in cui è stata proposta la domanda di iscrizione degli elenchi, ovvero da una data ancora precedente che tenga conto dei termini di legge entro i quali la domanda è consentita, salva, in questo secondo caso, la prova dell'assenza di ogni attività lavorativa svolta dalla lavoratrice madre prima della domanda di iscrizione.

Maternità e diritto alla conservazione del posto - Cassazione 2244/2006
La condotta della lavoratrice gestante o puerpera che, al momento dell'assunzione al lavoro, non porta a conoscenza del suo stato il datore di lavoro, non può in alcun caso concretizzare una giusta causa di risoluzione del rapporto lavorativo e, più specificatamente, la colpa grave prevista dall'art. 2, comma 3, lett a), della Legge n. 1204/1971.

Licenziamento della lavoratrice madre - Cassazione 10391/2005
Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre non opera nel caso in cui ci si trovi di fronte alla fattispecie prevista dall'art 54, c. 3, lett. b del D.L.vo 151/01 (cessazione di attività dell'azienda). Si tratta di una stretta interpretazione in base alla quale per la non applicazione del divieto debbono ricorrere entrambe le condizioni previste dalla lettera b e cioè: il datore di lavoro deve essere un'azienda e vi deve essere cessazione dell'attività.

Licenziamento della lavoratrice madre - Cassazione 6595/2000
Il divieto di licenziamento della lavoratrice madre è correlato allo stato oggettivo della gravidanza o del puerperio ed opera anche nel caso in cui il datore di lavoro sia inconsapevole.

Maternità e licenziamento nullo - Cassazione 10531/2004
Il licenziamento della lavoratrice madre durante la gravidanza o prima del compimento di un anno di età del bambino è nullo, indipendentemente dal numero dei dipendenti dell’azienda. Alfine di ottenere una riduzione dell’importo dovuto, il datore di lavoro deve dimostrare che la lavoratrice, dopo il licenziamento, ha svolto un’attività lavorativa retribuita.

Divieto di licenziamento tra inizio della gravidanza e il termine del congedo di maternità – Corte Giustizia Europea 11 ottobre 2007
La Corte ha stabilito che il divieto di licenziamento della lavoratrice durante il periodo di tutela deve essere interpretato nel senso che esso vieta non soltanto di notificare una decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio (durante il periodo stesso), ma anche di prendere misure preparatorie ad una tale decisione prima della scadenza di detto periodo. Per la Corte, la decisione di licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio è contraria alla direttiva 76/207, qualunque sia il momento in cui tale decisione di licenziamento venga notificata, e anche se essa è notificata dopo la scadenza del periodo di tutela.

Maternità e divieto di licenziamento - Cassazione 16189/2002
A seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 61/1991, il licenziamento intimato nonostante il divieto di cui all'art. 2 della legge n. 1204/71 è affetto da nullità e comporta, anche in mancanza di richiesta di ripristino del rapporto, il pagamento a titolo risarcitorio delle retribuzioni successive alla data di effettiva cessazione del rapporto, dovendo lo stesso ritenersi mai interrotto.

E’ nullo il licenziamento della lavoratrice in prova - Cassazione 1334/92 e 4747/93 (in senso contrario la Corte costituzionale con sentenza 172/96).
L’articolo 2 della legge 1204/71 stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gestazione fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro o al compimento dell’anno di età del bambino, non facendo distinzione tra lavoratrici in prova o definitivamente assunte, salvo i casi espressamente previsti in cui il divieto di licenziamento non e’ applicabile e precisamente: colpa grave della lavoratrice, cessazione dell'attività dell'azienda (non del reparto-Cassazione 1334/92), ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice e' stata assunta o risoluzione del rapporto del lavoro per la scadenza del termine (in ospedale: incarichi o supplenze). Poiché la legge non annovera il mancato superamento della prova tra le cause che legittimino il licenziamento della lavoratrice madre, ne deriva la nullità del licenziamento intimato alla lavoratrice in prova che si trovi in stato di gravidanza.

La maternità in prova - Cassazione 4740/92.
Una lavoratrice madre ha diritto alla conservazione del posto fino a un anno di età del bambino anche se la gravidanza si manifesta durante il periodo di prova e può essere licenziata solo nel caso in cui la prova abbia avuto esito negativo.

La supplenza per maternità con due contratti part-time - Cassazione lavoro 11380/92.
E’ lecito sostituire una lavoratrice madre a tempo pieno con due contratti part-time a termine.

La lavoratrice madre disoccupata all’inizio del periodo di astensione obbligatoria - TAR Toscana sez.III 238/92
Ai sensi dell'articolo 17 secondo e quarto comma L.1204/71, spetta la indennità giornaliera di maternità alla lavoratrice gestante che, all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, si trovi disoccupata, purché tra l'inizio dello stato di disoccupazione e quello del detto periodo non siano trascorsi più di 60 giorni, nonché alla lavoratrice che si trovi disoccupata, ma non in godimento della indennità di disoccupazione, purché al momento della astensione obbligatoria dal lavoro non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto e, nell'ultimo biennio che precede il detto periodo, risultino a favore, ai fini della assicurazione di malattia, 26 contributi settimanali. Ai sensi dell'articolo 8 D.L. 29 marzo 1991 numero 103 convertito in L.1 giugno 1991 numero 166, il trattamento economico previsto dagli articoli 15 primo comma e 17 L.30 dicembre 1971 numero 1204 e' applicabile anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle Regioni.

La tardiva presentazione dei certificati - TAR Campania Napoli sez.V 118/92, TAR Toscana 412/97 e Cassazione 7439 - 8318 - 11151/92.
La inosservanza dei termini per la produzione dei relativi certificati non comporta, per la lavoratrice madre, la perdita del diritto alla corresponsione delle indennità spettanti, ai sensi della L. 30 dicembre 1971 numero 1204 e del DPR 25 novembre 1976 numero 1026. Infatti i termini per la presentazione del certificato di gravidanza e quello di assistenza al parto debbono ritenersi ordinatori e pertanto non possono venire meno i diritti fondamentali derivanti dalle norme di tutela della maternità, compresi quelli economici. Tuttavia parrebbe consolidato il principio, in mancanza di una specifica previsione, di agganciare la prescrizione per la domanda al termine di un anno come per l’indennità di malattia (art.6 legge 11 gennaio 1943 numero 138), sia per le lavoratrici subordinate sia per quelle autonome. Diversa invece e’ la previsione per le libere professioniste in quanto espressamente contemplato dalla legge il termine di presentazione della domanda: a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di 180 giorni dal parto (art.2 legge 11 dicembre 1990 numero 379).
(Attenzione per l’ENPAM l’inoltro tardivo della domanda comporta inderogabilmente la perdita del diritto all’indennità di maternità).

La malattia anziché l’interdizione anticipata - TAR Molise 160/92.
In base all'articolo 17 primo comma L.30 dicembre 1971 numero 1204, il trattamento economico di cui al primo comma dell'articolo 15 spetta anche quando il termine finale del rapporto di lavoro (art.2 lett.c) venga a scadere in un periodo in cui la dipendente si trovi già in interdizione obbligatoria o anticipata; pertanto, la disposizione non e' applicabile alla dipendente che, pur affetta da patologie relative alla gravidanza, che renderebbero possibile l'astensione dal lavoro, non abbia formalizzato tale situazione avviando la relativa procedura presso l'Ispettorato del lavoro ex art.18 DPR 1026/76 e, pertanto, si trovi, al momento di scadenza del termine, in congedo per malattia e non in interdizione anticipata.

L’aspettativa politica non esclude l’indennità di maternità - Cassazione 3092/93.
La lavoratrice in stato di gravidanza, che all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro si trovi (anche da più di 60 giorni) in aspettativa politica o sindacale non retribuita, ha diritto alle prestazioni previdenziali garantite dall’art.31 quarto comma dello Statuto dei lavoratori (legge300/70), ivi compresa l’indennità giornaliera di maternità corrisposta dall’INPS.

L’astensione facoltativa sul calcolo del Tfr - Cassazione 2114/93 (in senso contrario sentenze della Pretura e del Tribunale di Milano).
Il periodo di astensione facoltativa di maternità va incluso tra le cause di sospensione del rapporto per le quali l’articolo 2120 terzo comma cod.civ. prevede la commutabilità agli effetti del Tfr di quanto il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento della prestazione cosiddetta retribuzione figurativa, sono cioè periodi lavorativi a tutti gli effetti.

L’INPS e l’indennità di maternità - Cassazione sez. lavoro 7649/96.
La lavoratrice che non possa ottenere dal datore di lavoro la corresponsione dell’indennità di maternità può agire direttamente contro l’INPS , anche se l’imprenditore ha già ricevuto le somme relative, in quanto non assume la qualità di parte nell’obbligazione previdenziale che intercorre esclusivamente tra il lavoratore e l’INPS.

L’assenza per convalescenza del figlio - Cassazione 2953/97.
Il diritto della lavoratrice madre ad assentarsi durante la malattia del bambino di età inferiore ai tre anni comprende anche la fase della convalescenza.

L’assenza per malattia cronica in fase di acuzie del figlio - TAR Lombardia 2394/98.
Spetta la astensione dal lavoro della madre lavoratrice quando il figlio minore dei tre anni sia affetto da fasi acute di una patologia cronica, in quanto queste ultime hanno carattere episodico e una durata non dissimile da quelle delle comuni malattie dei bambini e anzi richiedono una assistenza materiale e affettiva maggiore di quella occorrente in presenza di infermità a carattere permanente.

Il divieto di licenziamento della donna gravida - TAR Parma 39/88, TAR Toscana 1576/88 e TAR Lazio sez.I 914/99
La disposizione dell’art.2 della legge 1204/71, che vieta il licenziamento della lavoratrice dall’inizio del periodo di gestazione sino al termine del periodo di interdizione previsto dall’art.4 della medesima legge, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino, anche per il personale delle USL, e’ applicabile al personale con rapporto a termine, anche se il periodo di astensione si prolunga oltre la conclusione del rapporto di lavoro, purché il periodo di astensione obbligatoria abbia avuto inizio durante il rapporto di impiego.
Per contro e’ legittimo il provvedimento col quale viene risolto un rapporto di lavoro a tempo determinato per scadenza di termine prima del periodo di astensione obbligatoria come previsto dall’art.2 lett.c) della legge 1204/71 (TAR L’Aquila 157/75, TAR Catanzaro 62/77, TAR Toscana 709/78, TAR Puglia - Lecce sez.I 142/98 e TAR Lazio sez.III 1172/99).

E’ nullo il licenziamento della donna gravida ancorché il datore di lavoro sia inconsapevole dello stato della lavoratrice - Cassazione sez.lavoro 6595/2000
E’ nullo il licenziamento della lavoratrice in gravidanza, indipendentemente della consapevolezza o meno del datore di lavoro sullo stato interessante della lavoratrice.

Maternità e contratto a tempo determinato - Cassazione 9864/2002
Non c’è alcuna norma che imponga alla lavoratrice gestante di notiziare, al momento della stipula del contratto, il datore di lavoro del proprio stato. Né un siffatto obbligo può ricavarsi, pur quando la lavoratrice viene assunta con contratto a tempo determinato, dai canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c. o da altro generale principio del nostro ordinamento, considerato che l’accoglimento di una diversa opinione condurrebbe a ravvisare nello stato di gravidanza e puerperio di cui agli articoli 16 e 17 del D. L.vo n. 151/2001 un ostacolo all’assunzione al lavoro della donna e finirebbe, così, per legittimare operazioni ermeneutiche destinate a minare in maniera rilevante la tutela apprestata a favore delle lavoratrici madri.

Il trattamento economico della libero professionista in gravidanza al momento della iscrizione – Pretura di Roma 28 febbraio 1994, Cassazione 14814/2002
La lavoratrice autonoma che partorisce anche dopo pochi giorni l’avvenuta iscrizione alla Cassa di previdenza ha diritto alla indennità di maternità relativa al solo periodo successivo alla iscrizione.

La determinazione del trattamento economico dell’indennità di maternità spettante alle libero professioniste - Cassazione sez.lavoro 11817/98
La misura dell’indennità di maternità va parametrata al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali (come disposto dall’articolo 1 secondo comma della legge 379/90) senza che assuma alcun rilievo la forma in cui viene in concreto svolta la attività professionale.

I permessi per i figli handicappati - Cassazione sez.lavoro 8068/98
La concessione dei tre giorni al mese di permesso retribuito ai genitori (alternativamente) di minore con più di tre anni di età portatore di handicap grave, secondo la previsione dell’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è subordinata all’indefettibile condizione che l’accertamento della gravità dell’handicap venga effettuato dalle commissioni mediche insediate presso le Aziende Sanitarie Locali, appositamente integrate, allo scopo, da un operatore sociale e da un esperto nei nasi da esaminare in servizio presso le A.S.L. medesime, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, legge n. 295/1990.
(Il ricorrente, dipendente dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, adisce il Pretore di Foggia, chiedendo la condanna del datore di lavoro al riconoscimento del diritto ad usufruire di tre giorni al mese di permessi retribuiti per assistere il figlio affetto da grave handicap, a norma dell’articolo 33, comma 3, legge n. 104/1992. Il Pretore accoglie la domanda, ma in appello la decisione di primo grado viene totalmente riformata dal Tribunale di Foggia, a causa della mancanza degli accertamenti sanitari previsti dall’articolo 1, legge n. 295/1990, richiamato dall’articolo 4, legge n. 104/1992).

Handicap: trasferimento per mobilità da preesistente sede di lavoro - Tar Lazio 8639/05
La norma che prevede il diritto del parente di un disabile alla scelta della sede di lavoro non contempla il diritto al trasferimento in corso di rapporto di lavoro ai fini dell’avvicinamento al famigliare bisognoso di assistenza.
Il criterio ispiratore della decisione di accordare o meno il beneficio del trasferimento non può che restare quello di tutelare le situazioni di assistenza già esistenti, mentre esigenze successivamente insorte a causa della sopravvenienza di uno stato di disabilità non possono trovare soddisfazione in virtù dell’applicazione della previsione legislativa all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92.
In particolare la concessione del beneficio di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92 non può in alcun caso prescindere dal riscontro di una già esistente situazione di assistenza continuativa ovvero dall’attualità dell’assistenza, sicché non può essere concesso ai dipendenti che, non assistendo con continuità un familiare, aspirino al trasferimento proprio al fine di poter instaurare detto rapporto di assistenza continuativa (C.d.S., sent. n. 898 del 7 febbraio 2001; Cass. Civ., sent. 20 gennaio 2001, n. 829; C.d.S., parere n. 1623/2000, già citato; TAR Puglia, sent. n. 1997 del 2003; TAR Lombardia, sent. n. 4465 del 25 giugno 2001; TAR Sicilia, Catania, sent. n. 1145 del 22 giugno 2000).

Il trasferimento del lavoratore ex legge 104/92 per l’assistenza a parente disabile - TAR Lazio Roma sezione I quater 2488/2007
Il trasferimento o l’assegnazione del lavoratore presso una sede che consenta la prosecuzione del rapporto di assistenza verso un parente o un affine entro il terzo grado in situazione di handicap, ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge 104/92, ha natura di interesse legittimo ed è attuabile purché non ostino a tale assegnazione o trasferimento superiori esigenze organizzative dell’Amministrazione.
In particolare: “la disciplina di cui all’art. 33, comma 5, della legge n. 104/92, attraverso l’inciso -ove possibile-, subordina i trasferimenti ad esigenze organizzative della Amministrazione, identificabili con il buon andamento del servizio”.

Il calcolo per l’astensione obbligatoria non deve comprendere la data presunta dal parto ovvero la data dell’evento - Corte di Cassazione n. 1401/2001
Il periodo di astensione di "due mesi precedenti la data presunta del parto" - previsto dall'art. 4, primo comma, lett. a), della legge 1204/71 - va determinato senza computare il giorno dell'evento, che costituisce il "dies a quo" per calcolare a ritroso il periodo in questione. Analogamente il periodo di cui alla lettera c), vale a dire "3 mesi dopo il parto", non comprende il giorno del parto.