16. RIFLESSI FISCALI

Da un punto di vista fiscale l’indennità di maternità, pur avendo natura previdenziale, segue sempre la sorte fiscale del reddito che sostituisce (articolo 6 comma 2 del Tuir).

Pertanto l’indennità di maternità percepito da una donna non lavoratrice non è soggetta al prelievo fiscale.

Anche l’indennità di maternità sostitutiva di una borsa di studio esente non costituisce reddito imponibile.

Ricordiamo che sulle borse di studio erogate da enti universitari italiani per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, di cui all’articolo 4, legge 210/1998, vige un regime speciale di esenzione da tassazione; anche le borse di studio per i medici specializzandi non erano soggette a dichiarazione dei redditi né a imposizione IRPEF (legge 476/84 art. 4 e legge 398/89 art. 6, comma 6); in base al Contratto di formazione specialistica (art.37 del D.Lgs. numero 368/1999 e successive modificazioni) anche il trattamento spettante al medico in formazione è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (articolo 6 punto 3 del contratto).