15. DIRITTI CONNESSI AL TRATTAMENTO ECONOMICO

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro in base all’articolo 6 della legge 1204/71 e articolo 22 del Decreto legislativo 151/01, oltre a essere computati nell'anzianità di servizio e tutti gli effetti, fanno maturare il diritto alla tredicesima mensilità (o gratifica natalizia) ove prevista.

Al contrario, in base all’articolo 7 della legge 1204/71, all’articolo 3 comma 5 della legge 53/2000 e agli articoli 34 e 48 del Decreto legislativo 151/01, i periodi di assenza facoltativa o di malattia del figlio di età inferiore agli otto anni, pur computati ai fini della anzianità di servizio, non fanno maturare la tredicesima mensilità ove prevista, che pertanto sarà diminuita in proporzione ai periodi di assenza effettuati durante l'anno solare.

Per questi periodi di assenza facoltativa o di malattia del figlio può essere richiesta (legge 53/2000 art.7) l’anticipazione del Tfr (per i dipendenti pubblici dovrà essere emanato un provvedimento di attuazione) ai fini delle spese da sostenere durante la fruizione di questi congedi. L’anticipazione deve essere corrisposta unitamente alla retribuzione relativa al mese che precede la data di inizio del congedo.

Ricordiamo che in base all'articolo 122 del DPR 384/90 alle lavoratrici madri dipendenti USL durante il periodo di assenza obbligatoria è riconosciuto il diritto, oltre al trattamento economico ordinario, anche alle quote di salario accessorie fisse e ricorrenti relative alla professionalità e alla produttività, escluse quelle legate alla necessità di effettuazione delle relative prestazioni.

La lavoratrice-madre, con rapporto di lavoro a termine, ha diritto ad usufruire per intero del periodo di astensione obbligatoria, anche dopo la scadenza del termine previsto di durata del rapporto di lavoro.

I riposi e i permessi previsti dall'art. 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001 numero 151 (Riposi e permessi per i figli con handicap grave) quando non siano cumulati con il congedo parentale non decurtano nè le ferie nè la tredicesima mensilità (lettera circolare del Ministero del lavoro 6 febbraio 2006 e messaggio INPS 6 marzo 2006 numero 7014).

 

PROSPETTO ESPLICATIVO SUL RIFLESSO PREVIDENZIALE

SITUAZIONE DI SERVIZIO

RIFLESSO PREVIDENZIALE

congedo straordinario

non interrompe il servizio

aspettativa per motivi di salute

non interrompe il servizio

assenze dal lavoro per maternità

non interrompe il servizio

aspettativa per motivi di famiglia

interruzione

 

ASSENZE AI FINI DEL CALCOLO DELLA TREDICESIMA

CAUSA

MATURAZIONE
FONTI

Astensione obbligatoria per maternità

computabile

Art. 22 Dlgs 151/2001

Astensione facoltativa per maternità

non computabile

Art. 34 Dlgs 151/2001

Congedo matrimoniale

computabile

Rdl 1334/1937

Sciopero

non computabile

Ccnl

Festività, ferie e permessi retribuiti

computabile

Ccnl

Malattia del figlio

non computabile

Art. 48 Dlgs 151/2001

Periodo di aspettativa

non computabile

Ccnl

 

In caso di conversione a tempo pieno di un contratto di lavoro a part time, con riferimento all’articolo 60 punto 2 del Dlgs 151/2001, nel caso in cui sia stato concordata la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno per un periodo in parte coincidente col congedo di maternità (astensione obbligatoria), per la determinazione economica dell’indennità di maternità va presa a riferimento la situazione più favorevole e cioè come base di calcolo la retribuzione dovuta per l’attività lavorativa a tempo pieno che sarebbe stata svolta se non fosse intervenuta l’astensione obbligatoria per la maternità (messaggio INPS 13 aprile 2006 numero 11635).

 

 Assenza
 Trattamento economico
 Scatti di anzianità
Ferie / 13°
 Altri premi
 TFR - IPS
Congedo Maternità o Paternità
80% nel privato 100% nel pubblico
SI
SI
SI
SI
Congedo parentale
30%
100% ove contrattualmente previsto per i primi 30 giorni
SI
NO
SI (*)
SI (*)
Malattia bambino
niente (**)
SI
NO
SI (*)
SI (*)
Riposi giornalieri
(permessi per l’allattamento
SI
SI
SI
SI
SI

(*)   Copertura ridotta nelle assenze tra il terzo e l’ottavo anno di vita del bambino con facoltà di integrazione da parte dell’interessato
(**)  Sino al compimento del terzo anno di vita del bambino per un massimo complessivo di 30 giorni annui spetta la retribuzione regolare (art.15 CCNL integrativo 8 giugno 2000).