
Nella protezione sociale della donna, collegata alla maternità, ricordiamo anche il divieto del licenziamento (*) della donna in stato di gravidanza (anche se la gravidanza si manifesta durante il periodo di prova - Cassazione 17 aprile 1992 numero 4740) sino al compimento del primo anno di vita del bambino. Questo divieto è stato allargato anche al padre (legge 53/2000 art. 13).
In particolare, l'indennità di maternità spetta, ai sensi dell’articolo 17 della legge 1204/1971 anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che, in deroga al divieto di licenziamento, disposto dall'articolo 2 (**) della stessa legge, si verificano durante i periodi di interdizione dal lavoro (la eccezione in caso di licenziamento per colpa grave della lavoratrice stata abrogata dalla Corte costituzionale - sentenza 405/2001).
La lavoratrice madre può licenziarsi, ma le dimissioni debbono essere convalidate nelle modalità secondo le istruzioni operative impartite dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con lettera circolare prot. 25/I/0007001 del 4 giugno 2007.
Secondo il Tribunale di Ravenna - Ordinanza 19 dicembre 2005 è legittimo il trasferimento comunicato alla lavoratrice madre entro l’anno di età del bambino, purchè abbia efficacia successiva a questo termine: "non è il momento in cui viene disposto il trasferimento, ma il fatto che la lavoratrice abbia assicurato lo stesso posto di lavoro nel periodo fino a un anno di età del bambino" (DLgs 151/2001 art. 54 e art.56).
Come previsto dalla circolare del Ministro del lavoro numero 70 del 1 dicembre 2004 il diritto al congedo per maternità con l’interdizione anticipata dal lavoro per maternità (dall’inizio di una gravidanza a rischio o per attività in situazioni pericolose) spetta sempre anche in comprovata carenza di rapporto di lavoro purché la gravidanza sia avvenuta in costanza di rapporto di lavoro o al più entro i successivi 60 giorni dalla risoluzione. Al contrario l’interdizione prorogata per gravosità delle condizioni di lavoro e impossibilità del trasferimento della lavoratrice ad altre mansioni (dal termine dei tre mesi dalla data effettiva del parto al 7 mese di vita del bambino) spetta solo in costanza di rapporto di lavoro. Pertanto non può mai essere richiesto per i periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro nemmeno entro 60 giorni dalla risoluzione.
La lavoratrice/il lavoratore che si ammala durante il periodo di godimento di un congedo parentale non ha diritto alla sospensione del periodo di astensione per il congedo parentale dal momento dell’insorgenza della infermità. Se invece la malattia insorge prima dell’inizio del periodo di congedo parentale già richiesto, la comunicazione, da parte dell’interessata/o, dell’assenza per malattia costituisce legittima revoca della precedente manifestazione di volontà di fruizione del congedo parentale.
Va tenuto presente che il periodo di malattia connesso al puerperio non incide, indipendentemente dalla durata, sul computo del periodo di comporto, anche quando la malattia, debitamente certificata, abbia una durata superiore al periodo convenzionalmente inteso quale puerperio, ossia l’arco temporale che segue immediatamente il parto e comprende le sei-otto settimane successive; inoltre l’indennità di maternità corrisposta per tutto il periodo del congedo di maternità assorbe, in quanto comprensiva, ogni altra indennità spettante per malattia, mentre per il periodo di assenza dal lavoro successivo alla conclusione del congedo di maternità, alla lavoratrice spetterà il normale trattamento economico (art.20 DPR 1026/1976 e Min.lavoro nota prot.6123 del 16 novembre 2006).
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(*) Il divieto assoluto di licenziare le donne in attesa di un bambino vige anche se il datore di lavoro, che ha comminato il licenziamento, non era al corrente che la dipendente era incinta (Cassazione sez. lavoro 6596/2000 e 2244/2006).
(**) Il licenziamento può avvenire nei seguenti casi:
1) colpa grave della lavoratrice
2) cessazione dell'attività dell'azienda, non del reparto (Cassazione 7 febbraio 1992 numero 1334)
3) ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o risoluzione del rapporto del lavoro per la scadenza del termine (in ospedale: incarichi o supplenze)
4) per mancato superamento del periodo in prova (Corte Cost. 31 maggio 1996 numero 172).