
12. RISVOLTI PENSIONISTICI DELLA MATERNITA' AL DI FUORI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il decreto legislativo 151/2001 prevede la possibilità del riconoscimento ai fini della pensione dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria per maternità mediante accredito figurativo e all’astensione facoltativa mediante riscatto, indipendentemente dalla loro collocazione temporale.
Ricordiamo che a decorrere dal 18 dicembre 1977, data di entrata in vigore della legge 903/1977, il congedo di maternità/paternità e il congedo parentale riconosciuti in caso di adozioni nazionali e internazionali e di affidamento è equiparato al congedo di maternità/paternità e parentale per figli naturali.
Si deve inoltrare apposita domanda corredata dal certificato di nascita del o dei figli, all’ente di previdenza per tramite del datore di lavoro o direttamente: INPS per i dipendenti privati e INPDAP per i lavoratori della pubblica amministrazione. In attività di servizio va data copia al datore di lavoro per l’allestimento della documentazione che va prodotta all’ente previdenziale per la predisposizione della relativa posizione nei fascicoli personali e, quindi, per il perfezionamento della pratica di pensione.
Secondo la Corte dei Conti sezioni riunite sentenza 7 del 14.07.2006 e - Corte dei Conti Piemonte sentenza 242 del 2.10.2007, l’accredito figurativo dei periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro poteva essere richiesto anche dalle lavoratrici già in pensione: “sussiste il diritto al riconoscimento, ai fini pensionistici, dei periodi corrispondenti all'astensione obbligatoria dal lavoro per maternità, verificatasi al di fuori del rapporto di lavoro, ai sensi dell' art. 25, co. 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in relazione a quanto disposto dagli artt. 16 e 17 dello stesso testo normativo i quali disciplinano diritti e doveri in occasione della maternità in ambito lavorativo, a domanda e con effetti a decorrere dalla stessa, ancorché la stessa sia avanzata non in costanza di attività lavorativa”. A tale tesi si era sempre opposta l’INPDAP. Ora in base all’articolo 2 comma 504 della legge 244/2007 dando l’interpretazione autentica degli artt. 25 e 35 del Dlgs. n. 151/2001, l’INPDAP con la nota operativa 3/2008 dell’INPDAP al punto A) 15 chiarisce che dette norme si applicano esclusivamente agli iscritti che a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (27 aprile 2001), abbiano in servizio presentato la relativa domanda. Anche l’Inps (Messaggio 4363/2008 e Circolare 26/2008) modifica in tal senso i principi applicativi in materia di accredito e riscatto dei periodi di maternità e, in particolare, introduce la nozione di iscritto alla data del 27.4.2001.
L’accredito contributivo, figurativo e con riscatto, riferito a tali periodi, è utile sia ai fini del diritto che della misura del trattamento di pensione.
Per l’accredito dei contributi figurativi per i periodi di astensione obbligatoria di maternità non in costanza di attività lavorativa è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione (nell'arco dell'attività lavorativa) versata in costanza di rapporto di lavoro. In tale montante contributivo per l’INPDAP (informativa numero 8 del 28 febbraio 2003) va inclusa non solo la contribuzione obbligatoria accreditata in costanza di effettiva attività lavorativa, ma anche quella derivante da riscatto di periodi non coperti da contribuzione o da eventuali altri periodi di contribuzione figurativa accreditabile in costanza di rapporto di lavoro.
Per il riscatto dei periodi di astensione facoltativa, invece, è necessario il possesso, alla data della domanda, di cinque anni di contribuzione versata in costanza di "effettiva" attività lavorativa. La normativa prevede che il periodo massimo ammesso al riscatto è di 5 anni.
I periodi di cui si richiede l’accredito della contribuzione figurativa e il riscatto non debbono essere coperti da altra assicurazione previdenziale.
La durata dei periodi da accreditare figurativamente e quelli da ammettere al riscatto nonché l’individuazione dei soggetti aventi diritto, varia in relazione alla normativa vigente all’epoca in cui si è verificato l’evento maternità.
Pertanto per :
In particolare, la contribuzione figurativa è riconosciuta senza alcun onere a carico del dipendente. Il riscatto, invece, comporta a carico del richiedente il versamento del relativo contributo di riscatto.
Per gli iscritti alle ex Casse Pensioni (CPDEL, CPS, CPI, CPUG), la domanda di riscatto deve essere presentata in costanza di rapporto di impiego ovvero entro il limite perentorio di 90 giorni dalla data di cessazione dal servizio. Nel caso di morte dell’iscritto, che avvenga in attività di servizio o entro i 90 giorni dalla cessazione dal servizio, la domanda può essere presentata dai superstiti aventi diritto a pensione entro il termine di 90 giorni dalla data del decesso (coniuge superstite, orfani minorenni, ecc.…).
Per i dipendenti statali, invece, le domande di riscatto debbano essere presentate in attività di servizio, almeno due anni prima del raggiungimento del limite di età (65 anni), pena la decadenza. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima del compimento del 63° anno di età, la domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione. In caso di decesso in attività di servizio del dipendente la domanda dei superstiti aventi diritto a pensione deve essere presentata entro 90 giorni decorrenti dalla notifica di apposito invito da parte della Amministrazione (e precisamente l’Ufficio competente a liquidare la pensione interpella gli aventi causa - articolo 7 legge 274/1991).
L’INPS precisa che l’accredito figurativo dei periodi corrispondenti all’astensione obbligatoria ed il riscatto dei periodi corrispondenti all’astensione facoltativa per maternità possono essere richiesti anche dai superstiti, ovviamente a condizione che il dante causa fosse in possesso dei requisiti previsti.
Va precisato, anche, che il comma 2 dell’articolo 14 del Dlgs n. 503/1992 prevede che la facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti a quelli di assenza facoltativa del lavoro per gravidanza e puerperio "non è cumulabile con il riscatto del periodo del corso legale di laurea", indipendentemente dall’entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente. A questo proposito in data 13 marzo 2003 con nota 9393 era stato formulato dal’INPDAP apposito quesito al Ministero del Welfare per verificare la compatibilità di tale norma alla luce delle disposizioni dettate dall’ articolo 35, comma 5, del Dlgs 151/2001, che con nota Prot n. V/PP-80595 del 3 maggio 2005 ha formulato le seguenti osservazioni:
"L’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo citato in oggetto non è stato espressamente abrogato da parte del legislatore, nonostante facesse parte di un articolo per il resto interamente espunto dall’articolo 86, comma 2, lettera j), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Né il predetto comma 2 può ritenersi implicitamente abrogato, consideratala stretta connessione con il comma 1, disposizione quest’ultima sostanzialmente riportata nell’articolo 35, comma 5, dello stesso D.lgs n.151 già citato. Posto quanto sopra, sentiti anche il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Dipartimento della Funzione Pubblica, si deve ritenere tuttora vigente la non cumulabilità dei riscatti di cui trattasi"
Pertanto le due facoltà (quella di riscatto del congedo parentale al di fuori del rapporto di lavoro e quella di riscatto del corso legale di laurea) sono azionabili in via alternativa, nel senso che l’esercizio dell’una esclude la possibilità di avvalersi dell’altra e ciò indipendentemente dall’entità dei periodi riscattabili e ancorché gli stessi non si sovrappongano cronologicamente (Circolare INPDAP numero 31 del 20 luglio 2005 - Messaggio INPS numero 7771 del 23 marzo 2007).
Con nota informativa 4/2006 l’INPDAP ha poi anche precisato che il divieto del riscatto contributivo per maternità in presenza di riscatto per corso di studio vale esclusivamente con riferimento ai diplomi di laurea rilasciati sia secondo il vecchio sia il nuovo ordinamento didattico universitario, rimanendo fuori i diplomi di specializzazione o di perfezionamento postlaurea, il dottorato di ricerca, i diplomi professionali dell’area sanitaria non medica-area infermieristica, i titoli/attestati della formazione professionale.