Newsletter DEL Garante della privacy 14-20 APRILE 2003
numero 167
Presa di posizione del Garante, a seguito della segnalazione di un cittadino,
nei confronti di una Asl che, giustificando il proprio comportamento con finalità
di controllo dell’erogazione dei servizi e di elaborazione statistica,
richiedeva ai propri medici di base l’invio, trimestrale, dei diari tenuti
presso il domicilio dei pazienti beneficiari del servizio di assistenza domiciliare
programmata (ADP).
La disciplina in materia, regolata dal D.P.R. n. 270/2000, prevede la tenuta,
al domicilio del paziente, di un’apposita scheda degli accessi fornita
dalla Azienda sanitaria, sulla quale sono annotate le eventuali considerazioni
cliniche, la terapia, gli accertamenti diagnostici, le richieste di visite specialistiche,
le prestazioni aggiuntive, le indicazioni del consulente specialista e quant’altro
ritenuto utile e opportuno. In detto decreto, però, nessuna disposizione
prevede l’inoltro di tali schede alle Asl competenti, neanche ai fini
di controllo dell’erogazione del servizi di assistenza domiciliare.
Pertanto è illegittima la richiesta dell’Azienda sanitaria di una
sistematica comunicazione di tali dati sensibili come quelli relativi allo stato
di salute. Di conseguenza vanno trasmessi all'Azienda sanitaria i soli fogli (e non le schede)
che il medico firma ogni volta che effettua una visita domiciliare, senza alcuna
indicazione della patologia riscontrata.