ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I
MEDICI DI MEDICINA GENARALE AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. N. 502 DEL 1992 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI (2001-2005)
ART. 30 - RESPONSABILITÀ CONVENZIONALI E VIOLAZIONI. COLLEGIO ARBITRALE.
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1. I medici convenzionati di medicina generale sono tenuti all'osservanza degli
obblighi e dei compiti previsti dal presente accordo e dagli accordi regionali
e aziendali. Non possono essere oggetto di contestazione a carico del medico le
inosservanze derivanti da comportamenti omissivi o inadempienze di altri
operatori dell'Azienda.
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2. Per la valutazione delle violazioni delle norme di cui al presente Accordo e
degli Accordi regionali ed Aziendali, è istituita una commissione regionale
paritetica permanente, denominata Collegio arbitrale, composta da: a) un
Presidente, nominato dall'Assessore alla Sanità, o organo competente, e scelto
tra una rosa di tre rappresentanti indicati dall'ordine degli avvocati del
capoluogo di Regione; b) 3 componenti di parte pubblica nominati dall'Assessore
Regionale alla Sanità o organo competente; c) 3 componenti di parte medica, di
cui 2 designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi,
tra i medici di medicina generale della Regione ed 1 designato dall'Ordine dei
Medici del capoluogo di Regione con funzione di vicepresidente.
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3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario regionale.
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4. Le violazioni di natura occasionale danno luogo all'applicazione delle
seguenti sanzioni: a) richiamo verbale; b) richiamo con diffida per il
reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo verbale.
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5. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal
momento in cui ne viene a conoscenza. Il medico ha la possibilità di produrre
le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di
essere sentito se lo richiede.
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6. Il Responsabile aziendale della struttura di riferimento del medico,
valutate le controdeduzioni addotte dallo stesso, procede all'archiviazione del
caso o alla irrogazione della sanzione. Il provvedimento e' notificato
all'interessato entro 30 giorni dalla sua assunzione.
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7. Le violazioni di maggiore gravità danno luogo alle seguenti sanzioni: a)
riduzione del trattamento economico in misura non inferiore al 10% e non
superiore al 20% per la durata massima di cinque mesi per infrazioni gravi
compreso il reiterarsi di infrazioni che hanno comportato il richiamo con
diffida; b) sospensione del rapporto per durata non inferiore a 1 mese per
recidiva di infrazioni che hanno comportato la riduzione del trattamento
economico; c) revoca del rapporto per infrazioni particolarmente gravi e/o
finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali, compresa quella di cui
all'art. 30, comma 2, e per recidiva di infrazioni che hanno comportato la
sospensione del rapporto.
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8. Le violazioni di cui al precedente comma 7, sono di competenza del Collegio
di cui al comma 2, previa istruttoria da parte dell'Azienda.
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9. Il collegio è nominato con provvedimento regionale entro 90 giorni
dall'entrata in vigore del presente Accordo. La Regione provvede a raccogliere
le designazioni delle Organizzazioni sindacali del presente Accordo, entro un
termine da essa stabilito. Trascorso tale termine, in caso di mancata
designazione unitaria da parte delle Organizzazioni sindacali, la Regione
provvede direttamente a nominare i componenti anche di parte sindacale secondo
il criterio della maggiore rappresentatività.
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10. In caso di mancata indicazione dei componenti di parte sindacale, la
Regione provvede autonomamente con nomina tra i medici convenzionati della
Regione.
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11. L'Azienda contesta per iscritto l'addebito al medico, entro 30 giorni dal
momento in cui ne viene a conoscenza, e chiede al Collegio arbitrale l'apertura
di un procedimento a carico del medico quando le sanzioni comminabili siano
quelle previste al comma 7.
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12. Il Presidente, ricevuta la notifica dell'Azienda, convoca il collegio entro
10 giorni, per la discussione del caso. Il Collegio, a sua volta, convoca il
medico a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore. La
convocazione per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi 20 giorni
dall'invio della contestazione scritta dell'addebito da parte della ASL.
Qualora il medico non produca alcuna controdeduzione o non si presenti innanzi
al Collegio, quest'ultimo dà corso comunque alla valutazione del caso.
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13. Le parti possono richiedere al Collegio di essere sentite in merito al caso
in oggetto, eventualmente producendo i documenti o le memorie ritenute più
appropriate, anche attraverso l'assistenza di un procuratore.
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14. Il Collegio può deliberare di udire le parti singolarmente o in
contraddittorio al fine di pervenire ad un giudizio appropriato sul caso in
esame, anche su richiesta di una delle parti.
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15. Il Collegio, valutate le controdeduzioni eventualmente addotte dal medico
in sede di difesa procede all'archiviazione del caso o alla proposta di
sanzione. Il provvedimento è notificato all'interessato entro 15 giorni dalla
sua assunzione.
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16. L'Azienda ricevuto il deliberato del Collegio arbitrale si conforma allo
stesso con provvedimento del Direttore Generale.
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17. Il procedimento di cui al presente articolo deve concludersi entro 180
giorni dalla contestazione dell'addebito al medico. Trascorso tale termine il
procedimento si estingue.
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18. L'atto di contestazione e il provvedimento finale del procedimento, con
allegata la relativa documentazione compreso l'eventuale deliberato, sono
inviate all'Ordine provinciale d'iscrizione del medico, ai fini di cui all'art.
8, comma 3, del D.L.vo n. 502/92, come successivamente modificato ed integrato.
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19. In caso di sospensione del rapporto ai sensi del comma 7, lett. b),
l'Azienda nomina il sostituto. I compensi vengono corrisposti, fin dal primo
giorno, al sostituto e al sostituito secondo quanto previsto dal comma 2
dell'Allegato C.
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20. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
trascorsi, un anno per quelle di cui comma 2 e due anni per quelle di cui al
precedente comma 7, dalla loro irrogazione. Le violazioni e le infrazioni si
prescrivono dopo 5 anni dalla loro irrogazione.
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21. Per quanto non previsto dal presente articolo si rimanda alle norme del
Codice Civile.