PROBLEMI DELLA CARTELLA CLINICA INFORMATIZZATA / Rischi
L’informatizzazione della cartella
clinica o della scheda sanitaria non è una innovazione banale e priva
di rischi.
Infatti deve essere garantita la identificazione del compilatore, la sicurezza
contro le manomissioni, la tutela alle intromissioni e alla violazione della
segretezza.
In caso di supporto elettronico non vanno dimenticate le difficoltà per le sottoscrizioni del paziente a determinate procedure
diagnostico-terapeutiche specialmente nel caso in cui siano obbligatoriamente previste per legge (non esiste ancora l'obbligo per tutti alla firma digitale certificata).
In caso di mancata competenza specifica sulla sicurezza, il titolare deve avvalersi
di personale competente, il quale deve rilasciare certificazione sugli interventi
effettuati a garanzia della sicurezza contro manomissioni, intromissioni o violazioni
della segretezza della cartella clinica o della scheda sanitaria.
In particolare, il decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) al titolo
V prevede che i dati personali oggetto di trattamento siano custoditi e
controllati applicando le tecniche, relative a misure e organizzazione, più
sicure e aggiornate atte a ridurre al minimo i rischi di accesso non autorizzato
o di trattamento non consentito e non conforme alle finalità della raccolta,
nonché di distruzione o perdita, seppur accidentale. Nell’Allegato
B vengono esplicitate le modalità tecniche da adottare in caso di
trattamento dei dati con strumenti elettronici.
Dunque, poichè i dati personali oggetti di trattamento vanno custoditi e controllati in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione e di perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, le misure sono diverse a seconda che si tratti di archivi cartacei o informatici.
In particolare:
1)per gli archivi cartacei può essere sufficiente:
Inoltre, i dati devono essere conservati in zone dello studio non accessibili ai non autorizzati e agli autorizzati devono essere impartite istruzioni scritte per le operazioni di controllo, custodia e trattamento.
2) per i trattamenti con strumenti elettronici, invece, è utile:
L'adempimento in merito al documento programmatico sulla sicurezza (Dps) interessa ora tutti coloro (soggetti privati e pubblici) che trattano dati sensibili, mentre in precedenza l'obbligo riguardava solo la gestione di dati sensibili effettuati con elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni.
Nella Newsletter numero 286 del 26 febbraio 2007 il Garante della Privacy, per una maggior tutela per i dati sanitari nella gestione delle Cartelle cliniche elettroniche, richiama il documento di lavoro approvato dai Garanti europei in data 14 febbraio e precisamente:
Ricordiamo che per tutte le apparecchiature elettriche e elettroniche è necessaria la massima affidabilità, con progettazioni specifiche e cablaggi mirati, per ovviare a eventuali interferenze con gli elettromedicali in uso e abolire le dispersioni elettriche, tenendo presente l'alta vulnerabilità dei pazienti, soggetti per lo più deboli e defedati con scarsa reattività anche ai minimi insulti, sottoposti inoltre a tanti contatti esterni diretti non protetti (fleboclisi, cateteri, sondini, placche di monitoraggio, ecc.).