SCHEDA SANITARIA / Normative / Compilazione / Requisiti legislativi
La compilazione della scheda sanitaria è prevista
dagli Accordi collettivi nazionali dei medici di medicina generale ai sensi
dell’art.48
della legge 23 dicembre 1978 numero 833.
L'accordo collettivo nazionale per la medicina generale siglato il 20 gennaio 2005 prevede
all'articolo 45 punto 2 lettera b) "la tenuta e l'aggiornamento di una scheda sanitaria individuale,
su supporto informatico e tenuto conto di quanto previsto dall'art. 59, lettera B, ad uso del medico e
ad utilità dell'assistito e del SSN, secondo standard nazionali e regionali e modalità definite nell'ambito degli
Accordi regionali, nonché l'utilizzazione della Carta nazionale dei Servizi, prevista dal comma 9 art. 52 della
Legge 27 Dicembre 2002, n. 289 e della tessera del cittadino secondo quando previsto dall'art. 50 della
Legge 24 novembre 2003 n. 326".
Il medico di medicina generale nello svolgimento delle attività per il
servizio sanitario nazionale in base all’articolo
25 della legge 833/78 verrebbe considerato come “pubblico ufficiale”
o quanto meno incaricato di “pubblico servizio” e conseguentemente
i suoi atti, secondo alcuni, acquisirebbero la caratteristiche di atti pubblici, in particolare in determinate situazioni.